Il 2 Febbraio 1957, per iniziativa dei Signori : Giuseppe Fagnani, Achille Pastori e Luigi Pinciroli, viene fondato il C.A.M. - Club Amici della Montagna.
Lo statuto originale è stato modificato nel corso degli anni, in seguito .a regolari Assemblee, per soddisfare l'esigenza di essere sempre al passo con i tempi.
Allo scopo di poter iscriversi al « Registro Provinciale delle Associazioni senza scopo di lucro» - (Legge regionale 16-9-96, n°28), oggi 29 Ottobre 1999, l'Assemblea all'unanimità ha approvato il nuovo :
L'attuale sede dell’ Associazione denominata «C.A.M. - Club Amici della Montagna» è in Via Silvio Pellico n° 9, 21052 Busto Arsizio (VA).
L'Associazione «C.A.M. - Club Amici della Montagna», non ha scopo di lucro ed è una libera Associazione apartitica, aperta a tutti i cittadini di qualsiasi sesso e condizione, nel rispetto delle reciproche libertà.
L'Associazione si prefigge, quale fine istituzionale, lo svolgimento di ogni iniziativa idonea a:
Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà:
Il C.A.M.-Club Amici della Montagna dal 1958 è affiliato alla F.I.E. - Federazione Italiana Escursionismo; per qualsiasi altra alternativa di affiliazione si dovrà indire un'Assemblea Straordinaria.
Possono aderire all'Associazione, tutti coloro, persone fisiche od Enti (nella persona del legale rappresentante) che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.
La qualifica di associato è subordinata all'accoglimento da parte del Consiglo Direttivo o, anche semplicemente da parte del suo Presidente o Vice-Presidente (con firma singola), della domanda di iscrizione all'associazione. Con la firma della domanda l'associato contrae con l'Associazione un vincolo morale che può decadere nei casi previsti dal presente statuto.
L'accoglimento della domanda d’iscrizione viene comunicata a voce, mentre l'eventuale rigetto della stessa deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. L'associato 'contestato' può presentare ricorso all'Assemblea che deciderà in merito.
Sono previsti i seguenti tipi di associati:
Gli associati fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l’atto costitutivo.
Gli associati ordinari e simpatizzanti sono coloro che, condividono le finalità dell'Associazione e versano annualmente i primi e saltuariamente i secondi la quota associativa.
Gli associati sostenitori sono coloro che sostengono l'Associazione sotto il profilo economico, contribuendo con elargizioni liberali all'attività della stessa. Tale qualifica viene attribuita loro dall'Assemblea degli associati su proposta del Consiglio Direttivo. Gli associati onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria degli associati su proposta del Consiglio Direttivo. Gli associati onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di associati.
Tutti gli associati hanno parimenti diritto all'elettorato attivo e passivo.
L'appartenenza a una qualsiasi delle categorie di associati previste dal presente statuto attribuisce, senza limitazione alcuna:
Il diritto al voto è esteso anche ai giovani che abbiano compiuto il 14° anno di età. Per eventuali aderenti minori di 14 anni, il diritto al voto viene esercitato dal genitore esercente la patria potestà.
In particolare, gli associati aderenti hanno il diritto di essere informati su tutte le attività e iniziative dell'Associazione, nonché partecipare alle stesse, partecipare alle assemblee, votare direttamente, essere eletti alle cariche sociali e svolgere il lavoro comunemente concordato, usufruire del materiale tecnico, bibliografico, ecc. ecc. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto, dall'appartenenza all'Associazione.
Gli associati aderenti hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento, di versare le «quote associative» e le «somme aggiuntive», cosi come deliberate dal Consiglio Direttivo, a titolo meramente risarcitorio delle spese sostenute per le attività istituzionali e per la prestazione di eventuali servizi agli associati o a particolari categorie tra questi identificate, nonché di garantire le prestazioni concordate dall'assemblea.
La quota o contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabile.
Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite salvo eventuali rimborsi spese autorizzati dal Consiglio Direttivo.
L'Appartenenza all'Associazione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo:
Contro il provvedimento di radiazione gli associati radiati possono presentare ricorso all’Assemblea Ordinaria.
Sono organi dell'Associazione:
Le cariche sociali sono totalmente elettive, secondo il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, 2° comma, del Codice Civile, e gratuite.
I componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, salvo rimborsi spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.
L'Assemblea è organo sovrano ed è composto da tutti gli associati.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci, che la convoca almeno una volta all'anno (solitamente nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno) per l'approvazione del bilancio consuntivo, o ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo e quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e l'ora della seconda convocazione.
Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante avviso sul notiziario mensile «Salire» dell'Associazione, che viene inviato a tutti gli associati, anche se sospesi o radiati in attesa di giudizio sul ricorso all'Assemblea, almeno quindici giorni prima del giorno previsto.
L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della prima e della seconda convocazione, l'ordine del giorno, l'elenco degli eventuali associati radiati; un prospetto per l'eventuale delega a terzi (esclusivamente associati) nel caso in cui l'associato non voglia o non possa parteciparvi personalmente. Ciascun associato può essere latore di due deleghe.
Il primo punto all'ordine del giorno deve riguardare la trattazione di eventuali ricorsi da parte degli associati esclusi dall'Associazione, onde permettere agli associati che riescono ad essere ammessi di poter partecipare, con il proprio voto, agli altri punti di discussione con conseguente variazione del numero degli associati presenti, quindi del numero legale.
E' facoltà degli associati ottenere l'inserimento di ulteriori argomenti nell'ordine del giorno dell'assemblea purché tale richiesta sia presentata al Consiglio Direttivo con lettera sottoscritta da almeno dieci associati, entro trenta giorni dal termine previsto per l'Assemblea.
L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.
Hanno diritto di partecipare all'assemblea, sia che deliberi in sede ordinaria che in sede straordinaria, gli associati appartenenti a tutte le categorie individuate nel presente statuto, tutti con il medesimo diritto di voto.
Ogni associato ha diritto ad un voto (art. 2352, 2° comma del Codice Civile). Fanno eccezione gli associati minori di anni 14, per i quali il diritto di voto attivo o passivo è esercitato con le modalità anzidette.
Le deliberazioni dell'Assemblea (ordinaria) sono prese a maggioranza dei voti (principio maggioritario) ed è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.
Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto.
L'Assemblea Ordinaria ha i seguenti compiti:
L'Assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti questioni:
Per le delibere dell'Assemblea Straordinaria si prevedono (art. 21, 2° e 3° comma C.C.) particolari quorum costitutivi e deliberativi:
Di ogni assemblea verrà redatto, da parte del segretario designato, il relativo verbale.
Delle delibere assembleari assunte, dei bilanci e i rendiconti economici e finanziari conseguentemente approvati verrà garantito ai soci un idoneo regime pubblicitario mediante modalità prescelte dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, ad accezione di quelli riservati per legge o per statuto all'Assemblea, di conseguenza pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività.
Il Consiglio è composto da nove membri nominati dall'Assemblea, dura in carica un anno ed è rinnovabile.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente almeno la metà più uno dei suoi membri con diritto di voto e delibera con le stesse modalità previste per l'Assemblea.
Le deliberazioni verranno prese a maggioranza, per appello nominale o per alzata di mano ed in caso di parità, dopo la seconda votazione, sarà determinante il voto espresso dal Presidente o da chi ne fa le veci in quel momento.
Per entrare a far parte del Consiglio occorre aver compiuto l'età di 18 anni.
Il Consiglio Direttivo:
Si riunisce entro otto giorni dalla data dell'Assemblea per eleggere, in scrutinio segreto, il Presidente, il Vice-Presidente, e le altre cariche associative; più cariche possono essere attribuite a singoli consiglieri.
Nel caso in cui uno o più membri del Consiglio Direttivo dovessero venir meno, verranno sostituiti dai primi dei non eletti in ordine di graduatoria. Qualora ciò non fosse possibile occorre indire l'Assemblea per nuove elezioni.
Il Presidente rappresenta il legale rappresentante dell'Associazione.
Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri e dallo stesso può essere revocato, qualora sussistano fondati motivi.
In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. In caso di mancata ratifica, degli atti compiuti risponde personalmente il Presidente.
Il Presidente è coadiuvato dal Vice-Presidente che lo sostituisce in caso di impedimento, assenza o revoca.
Il Presidente rimane in carica per la durata di un anno ed è rieleggibile.
Le suddette cariche vengono assegnate dal Consiglio Direttivo ad alcuni dei suoi membri.
Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente; assumendone i poteri, in caso di sua assenza, impedimento o revoca.
Il Segretario si occupa della gestione amministrativa, redige i verbali, cura la corrispondenza dell'Associazione nonché la tenuta dei libri sociali.
Il Tesoriere è il depositario dei documenti e delle scritture contabili dell'Associazione. Egli provvede alla rilevazione delle entrate e delle uscite, all'aggiornamento dei libri contabili dell'Associazione, provvede a contabilizzare le quote associative, redige le bozze di rendiconto economico e finanziario e le presenta al Consiglio direttivo.
L'esercizio sociale decorre dal 1° di Novembre e termina al 31 di Ottobre dell'anno successivo.
Il Consiglio Direttivo presenta annualmente, entro il 31 di Ottobre di ogni anno all'Assemblea Ordinaria la relazione nonché il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso nonché quello preventivo per l'anno futuro.
Le entrate dell'Associazione sono costituite prevalentemente dalle quote associative, ma possono anche essere costituite da:
Il patrimonio sociale potrà essere costituito da:
Eventuali avanzi di gestione non saranno mai oggetto di distribuzione, direttamente o indirettamente, tra gli associati, a qualsiasi categoria essi appartengano e dovrà essere reinvestito per i fini istituzionali che il Consiglio Direttivo riterrà più opportune, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Analogamente, non è possibile procedere, durante la vita dell'Associazione, alla distribuzione tra gli associati di fondi, riserve, capitale, ovvero Fondo Comune, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Il Consiglio Direttivo determina per ogni anno le quote associative per tutti gli associati, ed in caso di aumento della stessa, dovrà motivare ed informare gli associati in occasione dell’Assemblea Ordinaria.
Le quote associative sono intrasferibili. In caso di dimissioni, recesso, esclusione o morte di un associato, la sua quota associativa rimane di proprietà dell'Associazione.
Modifiche dello Statuto possono essere proposte all'Assemblea dal Consiglio Direttivo. Le deliberazioni relative alle modifiche statutarie vengono adottate a maggioranza dei due terzi degli associati in sede di Assemblea Straordinaria.
La durata dell'Associazione è fissata sino a tempo indeterminato. L'eventuale scioglimento viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del relativo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
In caso di scioglimento, per qualsiasi causali, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, non potrà essere ridistribuito tra gli associati e verrà devolto in Beneficienza o ad altra Associazione senza scopo di lucro con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.
Verranno tenuti i seguenti libri sociali :
Ogni associato ha diritto di prendere visione di tutti i libri sociali.
L'uso dei locali della sede e dei materiali dell'Associazione è gestita, in base ad un apposito regolamento, dal Consiglio in carica.
Le gite o qualsiasi altra manifestazione sportiva e non, indette dall’Associazione, sono libere alla partecipazione di tutti gli Associati.
Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia (l.r. n° 28/1996) nonché alle norme del Codice Civile.
Busto Arsizio, 29 Ottobre 1999.
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